Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 19/09/1994 n. 626

b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15-8-1991 n. 277. 2-bis) Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. 2-ter) A seguito dell'informazione di cui al terzo comma il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 78. 2-quater) Il medico competente fornisce ai lavoratori informazioni adeguate sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI, nonché‚ sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

Art. 87. REGISTRI DEGLI ESPOSTI E DEGLI EVENTI ACCIDENTALI

1) I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.

2) Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al primo comma e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

3) Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al primo comma all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;

b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al primo comma fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al primo comma, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;

e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al primo comma e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al primo comma.

4) Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al primo comma e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta giorni.

5) La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.

6) I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al primo comma e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente.

7) L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alla risultanze del registro di cui al primo comma.

Art. 88. REGISTRO DEI CASI DI MALATTIA E DI DECESSO

1) Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.

2) I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al primo comma, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.

3) Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al primo comma, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al secondo comma.

4) Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al primo comma.

TITOLO IX SANZIONI

Art. 89. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI

1) Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli artt. 4, secondo e quarto comma, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, quinto comma, lettera

a); 78, terzo e quinto comma; 86, comma 2-ter».

2) Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli artt. 4, quinto comma, lettere b), d), e), h), l), n) e

q); 7, secondo comma; 12, commi primo, lettere d) ed e) e quarto; 15, primo comma; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, terzo e quarto comma; 32; 35, commi 1, 2, 4, "4-bis, 4-ter, 4-quater" (20) e 5 «36, comma 8-ter» (20); 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, secondo comma; 52, secondo comma; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, secondo comma; 58; 62; 63, terzo comma; 64; 65, primo comma; 66, secondo comma; 67, primo e secondo comma; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, primo comma; 78, secondo comma; 79; 80, primo comma; 81, secondo e terzo comma; 82; 83; 85, secondo comma; 86, primo e secondo comma;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli artt. 4, commi quarto, lettere b) e c), quinto, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, primo e terzo comma; 9, secondo comma; 10; 12, primo comma, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, quarto comma, lettere c),

e) ed f); 49, primo comma; 56, primo comma; 57; 66, primo e quarto comma; 67, terzo comma; 70, primo comma; 76, commi 1, 2 e 3; 77, quarto comma; 84, secondo comma; 85, primo e quarto comma; 87, primo e secondo comma.

3) Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli artt. 4, commi quinto, lettera o), e ottavo; 8, undicesimo comma; 11; "70, commi 3, 4, 5, 6 e 8"; 87, terzo e quarto comma

Art. 90. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI

1) I preposti sono puniti:

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli artt. 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e

q); 7, secondo comma; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, primo comma; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 41; 43, commi 3 e 4, lettere a), b) e d); 48; 52, secondo comma; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, terzo comma; 64; 65, primo comma; 67, commi 1 e 2; 68; 69,

b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli artt. 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, secondo comma; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, primo comma; 56, primo comma; 57; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.

Art. 91. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PROGETTISTI, DAI FABBRICANTI E DAGLI INSTALLATORI

1) La violazione dell'art. 6, secondo comma, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.

2) La violazione dell'art. 6, commi primo e terzo, è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.

Art. 92. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAL MEDICO COMPETENTE

1) Il medico competente è punito:

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli artt. 17, primo comma, lettere b), d), h) e l); 69, quarto comma; 86, comma 2-bis;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli artt. 17, primo comma, lettere e), f), g) ed i), nonché del terzo comma, e 70, secondo comma.

Art. 93. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI

1) I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o (1) con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli artt. 5, secondo comma; 12, terzo comma, primo periodo; 39; 44; 84, terzo comma;

b) con l'arresto fino a quindici giorni o (1) con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli artt. 67, secondo comma; 84, primo comma.

Art. 94. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

1) Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 65, secondo comma, e 80, secondo comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.

TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 95. NORMA TRANSITORIA

1) In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al secondo comma dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto Art. 10, secondo comma, lettere a), b) e c)

Art. 96. DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART.

1) E' fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 96-bis. ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI

1) Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto elaborare il documento di cui all'art. 4, secondo comma, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.

Art. 97. OBBLIGHI D'INFORMAZIONE

1) Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:

a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza della salute dei lavoratori durante il lavoro;

b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei Titoli I, II, III e IV;

c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei Titoli e VI.

2) Le relazioni di cui al primo comma sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.

Art. 98. NORMA FINALE

1) Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Il presente decreto entra in vigore il 27 novembre 1994. Allegato I - CASI IN CUI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PRO- TEZIONE DAI RISCHI (ART. 10)

1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti 2. Aziende agricole e zootecni- (1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17-5-1988 n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, i laboratori e gli impianti nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. (2) Addetti assunti a tempo indeterminato. Allegato II - PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO

1. Rilevazione e lotta antincendio. A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme. I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili. Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

 

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